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TAR: gli operatori balneari potranno decidere se rimuovere o meno al termine della stagione estiva le loro strutture

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spiaggia_ombrelloneCon una recentissima decisione il Tar Lecce ha sospeso le prescrizioni con cui l’Amministrazione paesaggistica e un Comune costiero salentino avevano imposto ad alcune società (difese dagli avvocati prof. Pier Luigi Portaluri e Giusi Margiotta) di rimuovere al termine della stagione estiva le loro strutture per l’intrattenimento turistico.

Il provvedimento del TAR salentino è di assoluto rilievo per la sua novità, poiché per la prima volta affronta il problema – che da anni coinvolge gli operatori di settore – prendendo in considerazione il Piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R.).
La decisione ha accolto le richieste delle ricorrenti affermando che il nuovo Piano paesaggistico opera «superando il requisito legato al carattere della stagionalità richiesto […] per l’assentibilità delle installazioni balneari».

Secondo il P.P.T.R., infatti, nei territori costieri possono essere realizzate «attrezzature facilmente rimovibili […] che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri […], che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi».

In altri termini, con l’entrata in vigore del nuovo Piano paesaggistico – vincolante non solo per i cittadini, ma ancor prima per le Ammini-strazioni pubbliche chiamate ad applicarlo scrupolosamente – non è più possibile subordinare il rilascio dei permessi allo smontaggio stagionale, poiché questo requisito non è in alcun modo previsto in quel Piano. Occorre invece verificare se le strutture di cui si chiede la realizzazione siano o meno conformi ai requisiti di compatibilità paesaggistica puntualmente specificati nel P.P.T.R.

Soddisfazione è stata espressa dagli avv.ti. prof. Pier Luigi Portaluri e Giusi Margiotta per la particolare importanza della decisione, la quale ben concilia due interessi fondamentali: quello della tutela del paesaggio, assicurata dal fatto che solo le strutture pienamente rispettose dell’ambiente possono essere realizzate sui nostri preziosi litorali; e quello della libera iniziativa economica, poiché gli operatori di un settore strategico per il nostro territorio potranno esercitare la propria attività senza incorrere in limitazioni temporali legate in modo automatico alla stagionalità: un profilo che ha sin qui causato loro pesanti penalizzazioni economiche.


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