PARABITA (Lecce) – Il Tribunale Penale del Riesame di Lecce, sul ricorso proposto dal Comune di Parabita, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, ha annullato il provvedimento di sequestro probatorio dei due cantieri dell’ex Convento dei Domenicani e della Scuola di infanzia “Pisanello”, emesso dal PM in data 10 settembre, ordinando la restituzione dei cantieri al Comune.
Il Tribunale ha accolto in particolare le censure afferenti la carenza di motivazione del provvedimento di sequestro probatorio, adottato dal PM al dichiarato fine di svolgere ulteriori indagini sulle procedure di affidamento dell’appalto in relazione alla ipotesi di reato di abuso d’ufficio a carico di ignoti avuto riguardo alla nomina di un direttore dei lavori non conforme alla vigente normativa in materia di interventi di ristrutturazione sui beni di interesse storico artistico.
In proposito, il difensore del Comune ha rilevato che la tipicità del procedimento amministrativo e la questione interpretativa in ordine alla necessità di una specifica qualifica (ingegnere o architetto) del direttore dei lavori erano documentalmente acquisiti e risolvibili in termini di stretto diritto. Di particolare importanza, secondo la prospettazione dell’Avv. Quinto, gli esiti dei giudizi amministrativi, che, con riferimento al procedimento d’appalto della progettazione esecutiva e della Direzione dei lavori, avevano respinto i ricorsi dell’Arch. Cataldo (partecipante alla gara) avverso l’aggiudicazione in favore della Ditta D’Apollonia.
La questione dibattuta in sede amministrativa, ma ripresa in sede penale su denunzia dello stesso arch. Cataldo, riguardava l’interpretazione applicativa dell’art. 52 del R.D. del 1925, che riserva agli architetti gli interventi di restauro degli immobili di rilevanza culturale, ma per la parte tecnica prevede anche la competenza degli ingegneri. Su sollecitazione della Soprintendenza, la Procura aveva disposto il sequestro dei cantieri per una ipotesi di abuso d’ufficio a carico di ignoti.
In difesa del Comune di Parabita l’Avv. Quinto ha sostenuto che i lavori di efficientamento energetico dei due edifici, per la loro intrinseca natura tecnica, potevano essere diretti da un ingegnere e non necessariamente da un architetto, come statuito dal Giudice Amministrativo, in contraddittorio, peraltro, con i rispettivi Ordini Professionali.
La ripresa dei lavori eviterà l’irreparabilità del danno evidenziata dal sindaco del Comune di Parabita Alfredo Cacciapaglia per la perdita dei finanziamenti. D’altro canto lo stesso funzionario della Soprintendenza, nelle dichiarazioni rese al P.M. aveva affermato che il Soprintendente, di fronte ai diversi orientamenti interpretativi della giurisprudenza sulla portata dell’art. 52 del R.D. 2537 del 1925 ed alla formulazione poco chiara della norma, aveva ritenuto di non sospendere i lavori del cantiere «per non cagionare un eventuale danno erariale all’ufficio».