PARABITA (Lecce) – Il Consiglio di Stato si pronuncia definitivamente sulla vicenda giudiziaria relativa al ricorso proposto dall’arch. Daniele Cataldo contro il Comune di Parabita e l’ATI D’Appolonia e riguardante l’affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzo ex Convento dei Domenicani e della scuola d’Infanzia Pisanello.
La vicenda – si legge nel comunicato – aveva suscitato polemiche e contrasti in via amministrativa anche perché la Soprintendenza aveva ex post contestato il mancato affidamento della Direzione Lavori per l’ex Convento ad un architetto in luogo di un ingegnere.
La polemica aveva coinvolto, oltre il Comune di Parabita difeso dall’avv. Pietro Quinto, l’Ordine professionale degli Ingegneri e l’Ordine professionale degli Architetti.
La vicenda aveva assunto anche una rilevanza politica, attesochè l’opposizione aveva sostenuto le tesi dei ricorrenti.
Il TAR di Lecce accogliendo i motivi difensivi svolti dall’avv. Quinto aveva rigettato il ricorso, ritenendo la non indispensabilità della presenza dell’architetto in relazione ai lavori di efficientamento energetico dando così ragione alle scelte operate dall’Ufficio tecnico Comunale nella redazione del bando.
Ciò perché la norma di riferimento, che risale addirittura al 1925, fa dipendere la presenza dell’architetto o dell’ingegnere dalla natura delle opere da effettuarsi e quindi rinvia ad un giudizio di merito discrezionale.
La sentenza del TAR era stata appellata dall’arch. Daniele Cataldo e con sentenza pubblicata questa mattina, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha preliminarmente accolto una eccezione difensiva che era stata ritenuta assorbita dalla sentenza del TAR dichiarando addirittura improcedibile il ricorso in primo grado del raggruppamento Cataldo. Ciò perché i componenti del Raggruppamento non hanno comprovato la sussistenza dei requisiti minimi previsti dal bando con particolare riferimento all’esperienza maturata per complessivi 690.000 euro per le categorie E20 e E21.
Dalla qualcosa, ha statuito il Consiglio di Stato, il raggruppamento appellante non poteva neppure essere ammesso alla partecipazione alla gara e quindi non aveva la legittimazione a proporre ricorso e conseguentemente l’appello deciso dai Giudici di Palazzo Spada.
Il Consiglio di Stato ha altresì condannato il Raggruppamento dell’arch. Daniele Cataldo al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Parabita e dell’ATI D’Appolonia aggiudicataria dei lavori e che ha in via di conclusione gli stessi per effetto del rigetto delle istanze cautelari che erano state proposte dal ricorrente per complessivi 8.000 euro.