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La guerra persa della Regione contro i rimborsi ai malati oncologici: sconfitta anche in appello

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pet-fazziLECCE – La testarda guerra della burocrazia della Regione Puglia continua, dopo quattro anni. Non contenta della sconfitta davanti al giudice di pace, che ha condannato l’ente regionale a pagare le spese dei processi e a risarcire i malati, continua la battaglia in appello. L’esito era scontato: l’ennesima sconfitta. Il Tribunale di Lecce – giudice dott. Memmo – è entrato nel merito dell’appello presentato dalla Regione Puglia contro una delle numerose sentenze con cui il Giudice di Pace di Lecce ha ordinato il rimborso delle spese sostenute da parte di ammalati oncologici per eseguire l’esame PET TAC, difesi dall’avv. Massimo Todisco del Codacons di Lecce. La sentenza ha rigettato l’appello e confermato la condanna dell’ente di Via Capruzzi: un traguardo importante poiché, prima in Italia su questo specifico argomento, accerta che “il diritto primario alla tutela della salute, quale fondamentale diritto dell’individuo, rientra fra quelli inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto di incondizionata protezione”.

Il giudice puntualizza che “nell’ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla regione, vengano dedotte ragioni di urgenza – che comportano per l’assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica – manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario l’eventuale discrezionalità tecnica nell’apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti – quali l’esistenza di risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali – non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario”. La sentenza  afferma, quindi,  che “i medesimi principi siano applicabili nel caso in cui l’assistito affetto da patologie oncologiche richieda urgenti prestazioni di natura ambulatoriale che la struttura pubblica non è in condizioni di erogare”.

Pertanto, in assenza di strutture pubbliche che potessero garantire l’esecuzione dell’esame PET TAC in tempi brevi nel territorio di competenza della ASL LE o delle vicine ASL di Brindisi e di Bari, ha concluso il giudice, è giusto che la Regione Puglia sia stata condannata al rimborso. Il Tribunale, dunque, ha sostenuto che dinanzi a patologie gravi che non possano essere curate o monitorate tempestivamente da parte del servizio sanitario regionale, il paziente ha diritto ad ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute per sottoporsi a cure o esami, senza che la regione possa opporre esigenze organizzative o di bilancio.

La sentenza segna un punto determinante in favore del riconoscimento pieno del diritto alla salute dinanzi al quale, si può fermamente concludere, non vi sono esigenze di contenimento della spesa pubblica che tengano.  Nel frattempo la Regione continua a resistere in primo grado (nei processi ancora pendenti), continua a proporre appelli contro le sentenze sfavorevoli ed omette di ottemperare spontaneamente alle condanne ricevute. I soldi, tanto, sono sempre del contribuente. “Il Codacons di Lecce esprime soddisfazione per questa ennesima vittoria su un tema che vede da anni la Regione Puglia schierata contro i diritti dei malati tumorali – spiega l’associazione dei consumatori in un comunicato – augurandosi che la sentenza del Tribunale possa costituire lo spunto per il riconoscimento, da parte dei vertici regionali, del drammatico errore nel quale sono incorsi”.

Garcin


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